Sei soddisfatto del servizio?

La disposizione codicistica va necessariamente letta alla luce della recente riforma Gelli
di Valeria Zeppilli L'articolo 2336 del codice civilestabilisce che, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolt, il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.
Si tratta di una disposizione che, come giustamente rilevato dal Tribunale di Roma nella sentenza del 1 febbraio 2018 qui sotto allegata, con riferimento alla responsabilit medica deve oggi necessariamente essere interpretata alla luce di quanto stabilito dalla riforma Gelli di cui alla legge numero 24/2017.
Proprio leggendo l'articolo 2336 sotto la luce della legge Gelli, deve quindi rilevarsi che non pu ritenersi in colpa ("da intendersi grave e quindi giuridicamente significativa") il medico che, dinanzi a problemi tecnici di speciale difficolt, si sia attenuto alle linee guida o, in loro mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali, a prescindere da quali siano i risultati dell'intervento che abbia effettuato. Ci in ragione degli articoli 5, 6 e 7 della legge 24, che hanno parametrato la sussistenza o l'intensit della colpa al rispetto o meno di linee guida e buone pratiche cliniche.
L'elenco dei problemi tecnici di particolare difficolt infinito e, per i giudici, ricomprende di certo anche il caso, come quello di specie, in cui la paziente sia stata gi operata pi volte e riveli condizioni ossee fragili e degradate.
Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/29491-reponsabilita-medica-il-tribunale-di-roma-sulla-portata-dell-art-2336-cc.asp
Sei soddisfatto del servizio?